Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021) abbiamo finalmente un quadro definito anche per quanto riguarda i bonus fiscali alle ristrutturazioni edilizie, sia superbonus 110 che gli altri bonus “minori” o “ordinari”,  quelli cioè con un’aliquota di detrazione inferiore al 110%, ma pur sempre interessanti.

1) Proroga del Superbonus per i condomini fino al 2025, ma con percentuali decrescenti a partire dal 2024. Confermati congruità delle spese e visto di conformità per bonus ordinari, ma esenzione per lavori  fino a 10.000 Euro e per opere in edilizia libera. Forte ridimensionamento del bonus facciate che scende al 60%.

2) Superbonus
Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario, arriva la conferma della detrazione al 110%, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Avremo poi un calo graduale della detrazione: il 70% per le spese sostenute nel 2024 e il 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. La proroga vale anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

  • Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (le cosiddette villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
  • La proroga del Superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”
  • Il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del Superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
  • Per la congruità dei prezzi occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020 (prezzari regionali e DEI), anche ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni con decreto del MITE (Ministero della Transizione Ecologica), da adottare entro il 9 febbraio 2022 (vedremo se arriverà effettivamente entro tale termine).

3) Cessione del credito o sconto in fattura
Estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione. Per le altre agevolazioni edilizie, l’opportunità è estesa fino all’anno 2024, ivi compresa  la nuova detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche di cui diciamo oltre. Restano esclusi dal meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario” (cioè, non trainato dal superbonus).

Viene confermato  l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura nonché l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi per i bonus minori;  restano esclusi dall’obbligo tutti gli interventi di “edilizia libera”(quale che ne sia l’importo)  e quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Fanno eccezione gli interventi relativi al bonus facciate per i quali, in presenza di cessione del credito o sconto in fattura, il visto di conformità e l’asseverazione della congruità  dei prezzi sono sempre necessari, a prescindere dall’importo. I prezzari DEI sono utilizzabili per asseverare la congruità dei prezzi anche per i bonus minori. Viene chiarito che tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.
Riconosciuta all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (previsione già contenuta nel Decreto Antifrodi).

4) Ecobonus, bonus ristrutturazioni, sisma bonus, bonus mobili
Per tutti questi bonus abbiamo una proroga al 2024. Per il bonus mobili detrazione del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro per il 2022 e a 5.000 Euro per gli anni 2023 e 2024.

5) Bonus verde
Prorogata fino al 2024 anche la detrazione del 36% del cosiddetto bonus verde, nel limite annuale di 5.000 Euro e, per  gli interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, di 5.000 Euro per unità abitativa.

6) Bonus facciate
In questo caso c’è stato un ridimensionamento importante: la detrazione, infatti, è stata estesa al 2022,ma la percentuale è stata ridotta dal 90 al 60%.

7) Eliminazione delle barriere architettoniche
Introdotta una nuova detrazione Irpef, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, relativa alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, con possibilità di sconto in fattura o cessione del credito. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile: 50.000 Euro per edifici unifamiliari, 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per edifici da due a otto unità, e 30.000 Euro  moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per edifici da oltre otto unità.

Nel complesso, si tratta di un provvedimento da valutarsi positivamente: è importante che siano stati riconfermati i bonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e che siano stati corretti alcuni eccessi del Decreto Antifrodi che risultavano sproporzionati rispetto al pur condivisibile obiettivo di contrasto agli abusi e che rischiavano di rallentare il percorso che sta coinvolgendo tutto il settore dell’edilizia e impianti e di cui stanno traendo beneficio i cittadini.

CNA Parma fornisce un servizio di consulenza in materia di bonus edilizi e, tramite il proprio CAF, è in grado di fornire il visto di conformità, sia per le pratiche superbonus, sia in caso di bonus ordinari. 

 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare i nostri uffici ai seguenti riferimenti:

Gianmario Venturini, Resp. CNA Costruzioni e CNA Installazione e Impianti | Tel. 0521 227282 | gventurini@cnaparma.it
Roberta Lommi, Resp. Servizi Fiscali CNA Parma | Tel. 0521 227285 | Email rlommi@cnaparma.it

 

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